A rendere particolarmente conveniente l’agevolazione sono le modalità di fruizione, ovvero detrazione, cessione del credito o sconto in fattura.
Nel frattempo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la sezione ad hoc con tutti i riferimenti normativi, le circolari e gli approfondimenti.
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile.
Di fatto si agevolano i grossi interventi che migliorano la
prestazione termica dell'edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico,
secondo uno schema
preciso confermato dall'Agenzia delle entrate.
ECOBONUS 110%
Interventi Trainanti:
Si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno.
Gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati infatti, la superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all’eventuale locale sottotetto.
La detrazione spetta per una spesa massima:
Si tratta di interventi condominiali o su singole unità per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.
Nel caso di interventi condominiali gli impianti centralizzati devono essere dotati di:
La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito.
Per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre dei seguenti impianti di proprietà esclusiva:
- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
Se su di uno stesso immobile vengono eseguiti più interventi che danno diritto al superbonus, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento.
Per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza, infatti, i limiti che variano in base al numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio servono esclusivamente per calcolare la spesa massima complessivamente detraibile.
Per il calcolo della spesa massima agevolabile per uno specifico intervento, quando vengono considerate il numero di unità immobiliari coinvolte, si considerano anche le pertinenze.
Ad esempio, in un condominio di 4 abitazioni e 4 pertinenze il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8 il valore base dell’intervento.
Qualora ci siano soggetti proprietari esclusivamente di pertinenze in un condominio che accede al superbonus, questi avranno diritto alla detrazione in base alla spesa sostenuta per i millesimi di proprietà.
La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi.
Le competenze dell’Amministratore di condominio invece non rientrano tra le spese detraibili ma vanno a carico del Committente.
Allo stesso modo, se ci si rivolge a un General Contractor che offre un pacchetto "chiavi in mano" di opere che lui si occuperà di coordinare, non si potrà detrarre (o cedere) i costi che il GC addebita a titolo di spese di coordinamento o per lo sconto in fattura applicato perché non sono direttamente correlate all'intervento di efficientamento.
Ricorda per altro che sulle fatture o su altra documentazione idonea deve risultare il nome del professionista o dell'impresa che il General contractor ha incaricato di realizzare l'intervento o parte dello stesso e la descrizione puntuale del servizio reso.
Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti “trainati”.
Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi
lavori infatti, possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se
eseguiti nell’intervallo
di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli
interventi così detti trainanti. In particolare, viene riconosciuto il
superbonus per:
In particolare, in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo. La detrazione spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.600 euro per ogni kWp nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Il limite di spesa di 48.000 euro è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato ed è riferito alla singola unità immobiliare.
La detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3.
Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici.
Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”.
Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un'impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.
Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
I limiti delle spese ammesse all’ecobonus e al sisma bonus sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni elencati negli allegati al decreto legge 189/2016 e al decreto legge 39/2009 e nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si calcola su tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dall’abitazione principale, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal
1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il sismabonus
spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali.
In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa.
In ogni caso, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti, la parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può essere ceduta a terzi. Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.
La spesa deve essere sostenuta da:
Per approvare in assemblea condominiale gli interventi legati al superbonus, per il finanziamento degli stessi o per la cessione del credito, sono sufficienti i voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio;
Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l'immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:
La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.
In caso di cessione
dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote
residue di superbonus passano all’acquirente salvo diverso accordo tra le
parti, in caso di successione invece, passano all’erede che materialmente
dispone dell’immobile.
Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica "A3" il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla "A4". Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.
Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Per ottenere il superbonus ricorda che è necessario pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico.
Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus.
Se devi indicare le detrazioni nel 730, devi compilare la sezione IV del quadro E righi E61 ed E62. A colonna 1 indica:
La complessità dei lavori che danno diritto al superbonus è tale per cui è da escludere che un soggetto possa pensare di fare da solo.
I rischi sono molteplici e la documentazione tecnica è molto complessa, di conseguenza è bene per non rischiare di perdere l’agevolazione, di affidarsi a Studi professionali come lo Studio Piscopo, che seguono tutto l’iter dei lavori tramite il pacchetto “chiavi in mano”.
Ovviamente il lavoro dei professionisti va retribuito e se si fanno gli interventi sarà detraibile al 110% insieme a tutto il resto, ad eccezione dello Studio professionale di coordinamento del progetto eco bonus che gestirà le azioni amministrative, tecniche e fiscali avvalendosi dei seguenti professionisti specializzati:
L’asseverazione del tecnico, è il documento principale con cui viene documentato e certificato il diritto ad ottenere il superbonus.
L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare.
L’asseverazione deve esser predisposta online dal tecnico ( non dal commercialista ) sul sito di ENEA tramite la modulistica ufficiale emanata dal MISE, diversa a seconda che venga resa per la fine dei lavori o per lo stato di avanzamento e deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro del professionista in ogni pagina.
Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa in via telematica ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico) entro 90 giorni dal termine dei lavori, insieme alla copia della dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista e a una copia del documento d’identità. Il tecnico riceve la ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice attribuito all’intervento dichiarato.
Enea potrà fare controlli a campione delle asseverazioni caricate sul portale.
L’asseverazione del professionista deve contenere degli elementi essenziali per esser considerata valida:
Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni infatti, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato e comunque, almeno pari a 500.000 euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La polizza deve garantire un'ultrattività pari ad almeno cinque
anni in caso di cessazione di attività e una retroattività di altri 5 anni a
garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. Ai soggetti
che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica un a sanzione
da 2.000 a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il beneficio fiscale
decade.
In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
In questo caso, lo Studio Piscopo, incaricato dal committente, in accordo con il fornitore può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che quest’ultimo recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese altre persone fisiche e banche o finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante.
Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, per il Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.
Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione.
Il contribuente può scegliere ad esempio di fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito corrispondente alle altre 3 rate di detrazione.
Per accedere alla cessione del credito si deve richiedere ad un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati.
La documentazione da presentare per ottenere il visto è corposa.
Tra le altre cose comprende:
- la documentazione attestante la proprietà dell’immobile,
- il certificato catastale dell’immobile,
- le abilitazioni amministrative richieste ai fini edilizi,
- le comunicazioni tecniche e l’asseverazione preventiva,
- l’APE,
- le fatture di spesa,
- i bonifici parlanti,
- la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile
- altro ancora.
Inoltre, la cessione del credito deve esser comunicata all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online oppure affidandosi a un intermediario abilitato.
Nel caso del superbonus deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate da chi rilascia il visto di conformità (Commercialista).
Si ha tempo fino al 15 aprile del 2021 per comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura di cui si è usufruito nel 2020.
Per le cessioni del credito effettuate nel 2021 c’è tempo fino al 16 marzo del 2022 per inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Ricordiamoci che per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus:
di conseguenza anche questa cessione deve esser comunicata tramite la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE:
L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se si percepiscono solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio se si aderisce al regime forfettario o se si percepiscono solo redditi da cedolare secca sulle locazioni), oppure se si rientra nella no tax area e per questo si è incapiente, cioè non si ha un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.